Art. 6.
(Norme di coordinamento).

      1. Nel caso in cui si renda disponibile un posto riservato ai centralinisti privi della vista e il datore di lavoro, pubblico o privato, abbia adempiuto agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina generale sul collocamento obbligatorio, lo

 

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stesso è tenuto ad assumere un centralinista telefonico e operatore della comunicazione.
      2. I lavoratori assunti ai sensi della presente legge sono computati a copertura della quota obbligatoria prevista dalla disciplina generale sul collocamento obbligatorio distinti in categorie suddivise in base alle diverse cause che hanno determinato la cecità.
      3. In caso di vacanza nel ruolo organico delle categorie protette ai sensi di legge, il centralinista telefonico e operatore della comunicazione privo della vista, assunto ai sensi del comma 1, è sempre computato ai fini della copertura della quota obbligatoria di cui al comma 2.
      4. In caso di esaurimento del ruolo organico, i centralinisti e operatori della comunicazione privi della vista sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza in ruolo.